Istituti di partecipazione: novità in vista per la Pubblica Amministrazione
Novità in vista per il corrente anno 2017: i cittadini italiani saranno sempre più protagonisti della vita amministrativa all’interno degli Enti Locali e della Pubblica Amministrazione generale. Come sancito dagli articoli 8,9, 10 e 11 de Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), nel rispetto ed in attuazione dei principi di partecipazione e della trasparenza, verranno rafforzati sempre di più gli istituti di partecipazione.
Un ruolo di assoluto rilievo strategico verrà assunto dall’URP ovvero dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il quale assolverà una veste di “laison” tra cittadino o impresa (soggetto amministrato) ed amministrazione locale (Comune, Provincia etc.). In questa guida, analizziamo i principali istituti di partecipazione dei cittadini alla vita sociale e civile della comunità locale amministrata che saranno rafforzati sempre di più, per consentire il raggiungimento di un obiettivo di trasparenza.
Forme associative dei cittadini
Un primo istituto che verrà rafforzato per l’anno 2017, al fine di consentire una piena e maggiore consapevolezza della rilevanza della vita amministrativa e del fatto che il cittadino è sempre più cyber e più esigente, è quello relativo alle forme associative dei cittadini. Il primo comma dell’articolo 8 del TUEL, nell’intento di dare il massimo impulso possibile alle forme di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, sancisce che gli Enti locali, attraverso lo statuto , valorizzino le libere forme associative e promuovano organismi di partecipazione.
Ecco quanto recita il già succitato articolo 8 rubricato “Partecipazione popolare”: “1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto … “.
Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo
Il secondo comma dell’articolo 8 del TUEL recita “… 2. Nel procedimento relativo, all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita’ stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.”. Dall’interpretazione testuale si comprende che allo statuto è affidato il compito di determinare forme di partecipazione degli interessati (cittadini, imprese, etc.) ai procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che possano determinare effetti sulle loro situazioni giuridiche soggettive.
La norma, nella sua formulazione originaria contenuta all’interno della Legge 142/1990 ha posto il principio della diretta partecipazione del cittadino all’iter di formazione di un atto amministrativo rilevante per a sua sfera di interessi,
Istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini
Il terzo comma dell’articolo 8 TUEL sancisce che “… 3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche’ procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi’, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi’, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini…”. Per quanto concerne il contenuto cogente che deve essere contenuto e disciplinato all’interno dello statuto, esso deve prevedere:
- forme di consultazione della popolazione,
- procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte dai singoli cittadini ed associati.
In primis, lo Statuto deve prevedere ed indicare le modalità con le quali il Comune si rivolge ai cittadini per consultarli su temi di svariata natura attinenti sempre alle materie amministrative e di competenza dell’ente locale. In secondo luogo, lo Statuto deve disciplinare le ipotesi in cui il contatto tra comune e cittadini avvenga, su iniziativa, di questi ultimi. Occorre che la carta statutaria stabilisca come acquisire istanze, petizioni e proposte dei singoli o associati, indicando i requisiti che i cittadini debbano possedere per presentare tali proposte, il numero delle firme necessarie per l’ammissione delle istanze, i tempi per l’approvazione e l’organo preposto.
Referendum: consultivi, abrogativi, propositivi e di indirizzo
Tipica forma di partecipazione della popolazione è il referendum, anch’esso previsto dall’articolo 8 commi 3 e 4 del TUEL:
“3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche’ procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi’, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi’, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini. 4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali”.
Si possono configurare diversi tipi di referendum:
- referendum abrogativo che consente la possibilità di incidere direttamente, da parte dei cittadini, sulle decisioni che qualificano gli istituti di democrazia diretta. Per quanto concerne il novero degli atti amministrativi sottoponibili al referendum abrogativo si restringerebbe a pochi provvedimenti fondamentali, di competenza consiliare, quali i Regolamenti;
- referendum propositivo, il quale conferisce al corpo elettorale il potere di approvare ed introdurre nuove norme, mediante una consultazione che attribuisca agli elettori il potere di pronunciarsi su una proposta e di approvarla con efficacia esecutiva;
- referendum di indirizzo, questo tipo di referendum non è una specie del genus dei referendum propositivi non deliberativi, con efficacia cogente.
Diritto di accesso agli atti: articolo 10 del Testo Unico degli Enti Locali
L’articolo 10 del TUEL recita:” 1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui e’ in possesso l’amministrazione ..”.
Tutti gli atti delle citate amministrazioni sono pubblici e, qualora, vi sia una contrapposizione tra principio di pubblicità e riservatezza, occorre bilanciare i due interessi contrapposti e vedere quale debba considerarsi prevalente nella situazione esaminata. Qualsiasi cittadino residente può accedere agli atti amministrativi del Comune o della Provincia. Ai sensi del coma 2, dal punto di vista organizzativo, ai cittadini è assicurata la presenza di un Referente in qualità di capo che possa consentire ed agevolare l’accesso alle informazioni. Ecco perché il Regolamento dell’amministrazione locale deve individuare i responsabili dei procedimenti amministrativi.
Difensore civico: organo amministrativo garante ed imparziale
Ai sensi dell’articolo 11, il difensore civico è un’Autorità amministrativa facoltativa od un organo amministrativo indipendente, cui sono affidati compiti di garanzia, vigilanza ed un controllo dell’attività di determinati enti pubblici. Il ruolo del difensore civico è quello di essere un garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa degli Enti locali. Questa sua funzione viene espletata mediante segnalazioni alle amministrazioni di abusi, disfunzioni e carenze organizzative che possano pregiudicare gli interessi dei cittadini. Per espletare dette segnalazioni non occorre che il difensore civico riceva esposti e denunce ma può agire anche di propria iniziativa.