Periodo di ultra attività nelle polizze professionali
L’assicurazione è, secondo il dettato legislativo dell’art. 1882 del codice civile, il contratto con cui l’assicurazione, si obbliga, a fronte del pagamento di un corrispettivo (premio), a risarcire l’assicurato (entro limiti prestabiliti) del danno ad esso prodotto a seguito di un sinistro, ovvero al pagamento di una rendita o di una somma di denaro (capitale) al verificarsi di un avvenimento specifico e concordato.
Che cos’è l’ultra attività della polizza?
La regola generale vuole che stipulato un contratto di assicurazione e anche nel caso di assicurazione professionale, la copertura fornita dalla polizza sia valida soltanto per i sinistri/avvenimenti verificatisi e denunciati durante il periodo di vigenza della polizza. O denunciati in un lasso di tempo relativamente breve dalla scadenza della polizza. Questo significa che se si viene a conoscenza di un danno verificatosi quando la polizza era in vigore, ma ormai scaduta o cessata (da tempo), non si gode più della copertura assicurativa.
Per ovviare a questo problema basterà inserire all’interno del contratto di assicurazione le clausole di ultra attività.
Le clausole di ultra attività nelle polizze professionali
Quando si stipula un contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale si deve sempre inserire, una clausola che viene definita di garanzia postuma, attraverso la quale è possibile ammettere la richiesta di risarcimento anche quando la polizza è ormai scaduta. Condizione perché la richiesta possa essere ammessa è, ovviamente, che la domanda faccia riferimento ad avvenimenti accaduti durante il periodo di validità della polizza. Queste clausole inoltre rendono possibile una copertura fino a due anni dalla chiusura della partita IVA da parte del professionista. Le clausole di ultra attività sono obbligatorie per chi svolge una attività professionale e di peculiare importanza, facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto.
Si ipotizzi il caso di un rapporto medico-paziente. Si pensi che il paziente a seguito di un intervento risulti avere dei problemi, causa di danni, fisici e/o morali, che si verificano a distanza di tempo dall’operazione. Ammettiamo il caso che il paziente decida di agire contro il medico chiedendo il risarcimento del danno. Se la polizza assicurativa che il professionista aveva stipulato, quando aveva svolto quell’operazione è scaduta, senza clausola di ultra attività il medico non potrebbe chiedere la copertura del risarcimento alla compagnia assicuratrice.
La funzione della clausola di ultra attività è quella di garantire e tutelare il professionista e nello specifico particolari categorie di professionisti che per la particolarità dell’attività svolta potrebbero essere soggetti a denunce e richieste di risarcimento anche a distanza di molto tempo dalla scadenza del contratto di assicurazione.
Le clausole di ultra attività e le c.d. clausole claims-made
Quando si parla di polizze professionali occorre fare attenzione ad un tipo di clausole, definite claims made. Queste sono tutto il contrario delle clausole di garanzia postuma e fanno si che l’assicurato non ottenga copertura assicurativa nel caso di denuncia del fatto quando l’assicurazione è ormai scaduta. Sulla natura di queste clausole si è dibattuto a lungo, interrogandosi se si potessero considerare o meno vessatorie. Numerosi i casi giunti in Cassazione in cui i professionisti lamentavano danni subiti a seguito del loro inserimento nei contratti assicurativi e chiedevano, al contrario, che la compagnia intervenisse a coprire le richieste di risarcimento danni verificatesi durante la vigenza del contatto.
La Corte, pronunciatasi sulla vicenda in tempi recenti, ha stabilito che queste clausole non sono vessatorie, ma che nel caso di polizza sulla responsabilità civile professionale, la loro presenza nel contratto di assicurazione debba considerarsi nulla, in quanto costituiscono una limitazione di responsabilità a carico dell’assicuratore, contravvenendo alle specifiche cure e cautele di cui abbisognano numerose professioni. Motivo per cui tra l’altro nel 2011 l’inserzione delle clausole di ultra attività è stato definito come obbligatorio per questi particolari tipi di rapporti sinallagmatici professionali. La medesima legge ha stabilito addirittura di prolungare l’ultra attività a dieci anni e di applicare questa regola anche a tutte le polizze professionali stipulate prima dell’entrata in vigore del decreto.
Chi deve stipulare una polizza ultra attiva?
La legge stabilisce che sono tenuti a stipulare questo tipo di assicurazioni: i medici, primi fra tutti, infermieri e tutti coloro che svolgono lavori di simile categoria. Geometri, architetti, ingegneri, avvocati, notai, magistrati. Sulla scorta della legge del 2011 numerose categorie di professionisti con iscrizione all’albo rientrano nell’obbligo di sottoscrizione della suddetta polizza, nonché i professionisti che esercitano attività mediante la partita IVA.
Impatto sui costi
Ad oggi, i contratti di assicurazione che prevedono l’estensione della copertura legano la stessa alla cessazione dell’attività, o della chiusura della partita IVA. Solitamente il costo dipende dal periodo di copertura che viene richiesto in aggiunta alla normale previsione. Questo costo viene calcolato nella forma una tantum pagato con l’ultimo premio il cui valore oscilla tra il 120% ed il 150%. Tuttavia se come si prevede con la legge, la postuma si svincola dalla cessazione di attività il suo costo potrebbe crescere a livelli esponenziali. Inoltre la garanzia di ultra attività è obbligatoria per molti professionisti, ma non per tutti, e quindi il suo costo, eccessivo, potrebbe produrre quale effetto, la scelta del professionista di non assicurarsi, o di non inserire nel contratto tale clausola. Tra l’altro molti studi hanno messo in evidenza che tra gli appartenenti alle categorie che sono obbligate all’assicurazione, alcuni risultano nei fatti non assicurati.