Assenze strategiche: nuova normativa per il licenziamento
Avete mai sentito parlare di assenze strategiche e come queste possano influenzare il licenziamento del lavoratore dipendente?
La Cassazione legittima il licenziamento davanti a una serie di assenze per malattia che si presentano un per un numero di giorni limitato ma ripetuto nel tempo. La sentenza 18678/2014 giustifica quindi il datore di lavoro, autorizzando il licenziamento, così come confermato sul sito pmi.it.
Queste particolari assenze “strategiche”, qualora comunicate senza preavviso, possono provocare diverse problematiche. Il discorso è da considerarsi valido anche se le assenze complessive non superino il periodo di comporto.
La normativa sulle assenze strategiche
Ciò che resta dopo questa tipologia di assenze sul lavoro è una prestazione che difficilmente può essere ritenuta sufficiente e proficua per la società. Il dipendente non solo rende inadeguato il suo operato dal punto di vista produttivo, ma anche in termini di organizzazione dell’azienda stessa. Un’assenza comunicata senza preavviso causa infatti una serie di difficoltà nel trovare un sostituto, oltre a un vero dissesto organizzativo.
Visti questi elementi fondamentali il licenziamento sarà accolto senza alcun impedimento. Anche se il datore di lavoro non riuscisse a dimostrare le eventuali cause negative legate alle assenze. E’ sufficiente comunicare il gap produttivo causato dall’assenza continuata del dipendente per ottenere ogni diritto di licenziamento.
Novità e contrasti sul licenziamento
La Corte ha ricordato che il licenziamento con preavviso è giustificato quando vi è un inadempimento degli obblighi previsti da contratto. Questo comprende quindi tutte le ragioni legate all’attività produttiva, alla regolamentazione e organizzazione del lavoro. Vale anche come oggetto del licenziamento lo scarso rendimento.
In questo caso servirà provare la violazione della collaborazione da parte del dipendente. Per farlo è necessario mostrare il risultato non proporzionato tra gli obiettivi fissati in produzione e quanto realizzato.
E’ giusto però far notare che questo tipo di cambiamento si pone in netto contrasto con quanto è previsto nell’art. 2110 del codice civile. L’articolo in questione disciplina il licenziamento di un dipendente che è assente dal lavoro per malattia.
Viene illustrata nella norma la valenza del periodo in cui ha valore il diritto per la conservazione del posto di lavoro. E infine viene anche dichiarata l’impossibilità di licenziare un lavoratore in malattia.