La nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale: il Libretto di famiglia e il Contratto di prestazione occasionale
La nuova normativa delle prestazioni occasionali prevede che i datori di lavoro possano acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due diversi forme contrattuali: il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
La prima forma contrattuale è riservata alle persone fisiche non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione: mediante il Libretto famiglia (LF) l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso al Cpo professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche.
Le due forme contrattuali si differenziano essenzialmente in relazione ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione, nonché al regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie.
La gestione dei flussi informativi e finanziari delle prestazioni di lavoro occasionali (versamenti del datore di lavoro ed erogazione del compenso al lavoratore) è affidata all’Inps.
In entrambi i casi sono previsti:
- la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore (prestatore) attraverso piattaforma informatica gestita dall’Inps, che può essere effettuata anche tramite il contact center dell’Istituto;
- versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il mod. F24 ovvero strumenti di pagamento elettronici;
- inserimento in procedura, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di lavoro occasionale;
- pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.
La norma prevede stringenti limiti economici per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro occasionali, riferite all’anno civile:
a) per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun lavoratore, con riferimento ad ogni datore di lavoro, sono consentiti compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
c) per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.
Per poter utilizzare il Contratto di prestazioni di lavoro occasionale e il Libretto famiglia è necessario che il datore di lavoro abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio virtuale (tramite F24 o strumenti di pagamento elettronici), che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.
L’Istituto, il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga al lavoratore i compensi pattuiti sulla base della modalità prescelta: accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di Iban o, infine, bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio di Poste Italiane Spa.
La circolare 107 del 05 luglio 2017 fornisce le indicazioni indicazioni operative per consentire ai soggetti interessati di accedere alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale, sia in qualità di lavoratori che di datori di lavoro. In particolare, per il Contratto di Prestazione Occasionale, la circolare fornisce i dettagli del regime generale e dei particolari regimi previsti per le Pubbliche Amministrazioni e per l’agricoltura.
A partire dal prossimo 10 luglio datori di lavoro e lavoratori dovranno preventivamente, direttamente registrarsi tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center.
Riferimento: Circolare INPS n. 107 del 05 luglio 2017