Licenziamenti pubblico impiego: nuove regole per i risarcimenti

Grazie al Jobs Act, in tema di regole sui licenziamenti, vi è stata l’introduzione del contratto a tutele crescenti. Tali normative non si applicano direttamente sul pubblico impiego, ma nonostante ciò, nel settore è cambiato il tetto del risarcimento economico, previsto in 24 mensilità.
Viste le novità che riguardano in modo complessivo il mondo del lavoro, sia per pubblico impiego che privato, è bene fare una panoramica dell’attuale situazione in Italia. Massima attenzione viene rivolta sui licenziamenti e relativi risarcimenti legati alle piccole e medie imprese.
Licenziamenti pubblico impiego: cosa dice la normativa vigente
Nel settore del pubblico impiego si applica l’articolo 18. Secondo quanto riportato, davanti a un licenziamento illegittimo, scatta la possibilità di reintegro. Per i licenziamenti avvenuti in seguito al Decreto Madia, cambia solo il tetto del risarcimento che è versato in 24 mensilità.
Le nuove regole introdotte vengono riportate nel decreto legislativo 75/2017, che è entrato in vigore a partire dal 22 giugno 2017. Il provvedimento contiene anche una serie di regole per salvare i precari, oltre alle novità sulla responsabilità disciplinare.
Tra i tanti obiettivi vi è quello di ridurre e punire i cosiddetti “furbetti” del cartellino.
Le novità sui risarcimenti per il settore privato
In questo caso si fa riferimento a una particolare tipologia di contratto, che porta il lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Nel settore privato, con un contratto stipulato prima del 7 marzo 2015, resta valida la vecchia normativa. Se invece il contratto è successiva a tale data, si possono applicare le tutele crescenti.
Si prevede un risarcimento economico sia per i licenziamenti giustificati e oggettivi, come nel caso di una crisi aziendale, che nel caso di motivi soggettivi, legati quindi a provvedimenti disciplinari. Questi riguardano solitamente il singolo lavoratore. Si avrà un risarcimento pari a due mensilità in base a ogni anno di lavoro, per un totale minimo di quattro fino a 24 mensilità.
Inoltre resta valido il reintegro, con un’indennità economica fino a 12 mesi. Tale opzione avviene solo per un licenziamento discriminatorio o dovuto a un fatto considerato inesistente. Le piccole imprese (meno di 15 dipendenti) pagano una mensilità ogni anno (fino a un massimo di 6 mensilità) per licenziamento illegittimo.