Quali tasse pagare per il trading con broker estero
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Risoluzione n. 71/E del 1/9/2016 sul tema dei proventi derivanti da operazioni di trading tramite broker esteri sono 3:
- Questo tipo di redditi sul mercato Forex e Operazioni Binarie sono considerati redditi diversi (art 67 comma 1, lettera c-quarter del testo unico delle imposte sui redditi) e come tali sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%.
- Se sono coinvolti dei broker internazionali, quest’ultimi non possono fungere da sostituti di imposta e quindi non resta al contribuente che applicare il regime dichiarativo ed inserire per proprio conto nella dichiarazione dei redditi i risultati (plusvalenze e minusvalenze) relativi a queste operazioni, senza poter optare per il regime del risparmio amministrato.
- I rapporti detenuti con il broker straniero devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione del contribuente (poiché tali rapporti sono sucscettibili di produrre redditi imponibili in Italia secondo la circolare n. 38/E del 23 Dicembre 2013) e assoggettati alla IVAFE, cioè l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Come vengono considerate le opzioni binarie dall’Agenzia delle Entrate
Dalla comunicazione della CONSOB n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2/7/2012 si afferma che le opzioni binarie presentano una struttura simile a quelle delle scommesse, in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l’evento (come per esempio il raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l’evento non si verifichi, l’acquirente dell’opzione subisce la perdita di tutta la somma investita.
Ma in ogni caso i servizi della commissione Europea hanno stabilito che si tratta a tutti gli effetti di strumenti finanziari, di conseguenza i redditi relativi a queste operazioni devono essere inquadrati all’interno dei redditi diversi e più in particolare dell’articolo 67 comma 1 lettera C-quarter del testo unico. Quindi, il contribuente indicherà in dichiarazione i redditi costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, noché gli altri proventi od oneri inerenti a questo rapporto.
Nel modello unico autoliquiderà l’imposta dovuta e l’eventuale eccedenza di minusvalenze potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei 4 periodi d’imposta successivi.
Regime di risparmio amministrato
L’opzione per il risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 può essere esercitata soltanto in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia, noché presso stabili organizzazioni in Italia dei medesimi soggetti non residenti, Poste Italiane SpA e agenti di cambio.
Poiché i broker stranieri non sono uno di questi soggetti previsti dalla norma e che possono operare come sostituti d’imposta, il contribuente adotterà il regime dichiarativo e non potrà optare per il regime del risparmio amministrato.