Trading online: come dichiarare fiscalmente i proventi
Il Forex (Foreign Exchange Market) è il mercato valutario più importante del mondo, dove ogni giorno avvengono e si concludono miliardi di transazioni effettuate da banche centrali, altri istituti bancari, Broker, imprese e da piccoli risparmiatori e speculatori. La semplicità e la voglia di speculare e di guadagnare rapidamente e velocemente sul Forex, fanno perdere di vista l’aspetto più squisitamente tributario e fiscale dei proventi che potrebbero derivare dall’intensa attività di compravendita.
Eh sì, perché anche i proventi derivanti dagli investimenti di questo tipo sono soggetti a tassazioni, a seconda della nazione in cui si risiede e dal tipo di trattamento fiscale che si opta. Facciamo chiarezza sugli aspetti tributari e fiscali dei proventi derivanti dal Forex e procediamo a dettagliare la disciplina inerente i regimi che un potenziale trader può optare, nel rispetto del dettato normativo dell’Agenzia delle Entrate.
Risoluzione Agenzia delle Entrate: Trattamento fiscale operazioni nel mercato Forex: quesito
L’Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione n.67/E del 6 luglio 2010 “Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato Forex” chiarisce come vengono trattati fiscalmente i proventi o le minusvalenze derivanti dalle operazioni sul Forex, secondo quanto disposto dall’Articolo 67 del TUIR, il quale è rubricato “Redditi diversi”.
L’articolo 67 del TUIR recita:
“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
- a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
- b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
- c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.”
La Risoluzione n.67/E del 2010 e la Risoluzione n.102/E del 25 ottobre 2011 “Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market” pongono un quesito che merita la seguente attenzione:
L’istante sta valutando la convenienza ad effettuare operazioni di compravendita di valute a pronti sul Foreign Exchange Market (c.d. mercato Forex). L’operatività della compravendita di valute, in detto mercato, è solitamente regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line (c.d. contratti spot) per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.
Tuttavia, dette operazioni possono non essere chiuse nella medesima giornata di apertura, in quanto il cliente può avere convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, il broker applica un meccanismo di rollover consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della posizione, così da evitare l’effettiva consegna del sottostante (c.d. contratti rolling spot).
Considerato che i cambi valutari nei momenti di chiusura e di successiva riapertura della posizione possono dar luogo all’emersione di differenziali positivi o negativi, l’istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare a dette componenti.
Il parere del trader sul quesito posto: richiami all’articolo 67 TUIR
Secondo il parere del soggetto istante, nel caso in esame, ritiene che non possa trovare applicazione l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, avente ad oggetto la tassazione delle cessioni a termine di valute estere derivanti da conti correnti in valuta, in quanto il meccanismo del rollover interromperebbe il venir meno dei requisiti richiesti dalla norma ai fini della propria applicazione.
Per chi fa trading sul mercato valutario in quanto investe su qualunque operazione aperta al momento della chiusura dei mercati valutari, il termine rollover indica la chiusura e contestuale riapertura di una posizione long o short ad un prezzo leggermente diverso rispetto a quello della chiusura stessa. Pertanto, il soggetto non intende sottoporre ad alcuna tassazione le eventuali plusvalenze conseguite.
Contratti “Spot e rolling spot”: trattamento fiscale alla luce dell’articolo 67 TUIR
Da quanto emerge, invece, dalla Risoluzione approntata dal Fisco italiano: trattandosi della conclusione on line di contratti cosiddetti “spot e rolling spot“, per effettuare tali operazioni di compravendita sul Forex, occorre l’apertura di un conto corrente dedicato presso una primaria banca italiana sul quale viene depositata una somma di denaro vincolata a favore del Broker.
In merito al regime impositivo delle operazioni aventi ad oggetto valute estere, l’articolo 67, comma 1, del TUIR menziona tre distinte fattispecie. La prima, prevista dalla lettera c-ter), dà rilevanza esclusivamente a fattispecie per le quali è presunta una finalità del soggetto istante a porre in essere un investimento finanziario: il comma 1-ter del medesimo articolo 67 del TUIR prevede che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente trattenuti dal contribuente sia superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata.
La seconda fattispecie, prevista dalla successiva lettera c-quater) del medesimo articolo 67 del TUIR, attribuisce rilevanza fiscale alle operazioni che determinano un obbligo di acquistare o cedere a termine valute estere, i cosiddetti “contratti derivati”. In particolare, sulla base degli effetti giuridici che ne scaturiscono è possibile distinguere due diverse categorie di contratti.
La prima è costituita dai contratti a termine di tipo traslativo, che sono quelli da cui deriva l’obbligo di cedere o acquistare a termine le valute estere. La seconda è costituita dei contratti a termine di tipo differenziale, che sono quelli da cui deriva l’obbligo di effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati alle valute estere.
L’ultima fattispecie è contenuta nella lettera c-quinquies) del succitato articolo 67 del TUIR, che attrae ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante rapporti aventi contenuto finanziario attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Si tratta di contratti aleatori di natura finanziaria, posti in essere al fine di conseguire differenziali positivi e negativi, non inquadrabili nelle fattispecie di cui sopra.
Alla luce di quanto richiamato sopra, si ritiene che” le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita di valute non possano essere assoggettate a tassazione sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR in quanto il contratto posto in essere non è configurabile come una cessione a termine di valute estere. D’altra parte, non si realizzano neanche i requisiti per poter rientrare nell’ambito applicativo del comma 1-ter del medesimo articolo non verificandosi la condizione del superamento della giacenza media del conto corrente. L’operazione, inoltre, non presenta tutte le caratteristiche previste per configurare un contratto derivato i cui differenziali sono assoggettati a tassazione ai sensi della descritta lettera c-quater).
Tuttavia, è certamente rinvenibile un rapporto avente ad oggetto valute estere suscettibile di produrre differenziali positivi o negativi in dipendenza dell’andamento del cambio della valuta estera rispetto all’euro, inquadrabile nell’ambito della citata lettera c-quinquies). Pertanto, la plusvalenza realizzata alla fine della giornata, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del contribuente (quadro RT -– sezione II) e in tale sede deve essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento del suo ammontare”.
In pratica, nel caso di contratti “rollover” o “rolling spot”, il Fisco italiano ritiene che questi contratti, così come gli overnight, vengano considerati “contratti finanziari differenziali” che, sensi del TUIR sono considerati strumenti finanziari derivati. Dunque, i redditi, se percepiti da parte di una persona fisica non esercente attività d’impresa, sono soggetti alla tassazione mediante imposta sostitutiva. Il trader è tenuto a pagare le tasse sul guadagno netto (capital gain) conseguito in un determinato anno fiscale. Questo significa che ogni investitore sarà tassato sulla differenza tra gli utili e le perdite maturati nell’anno d’imposta.
FOREX: Regime amministrativo e dichiarativo
Ogni trader può optare tra due possibili regimi fiscali:
- il regime dichiarativo, è lo stesso trader a dichiarare, insieme agli altri redditi, l’ammontare dell’imposta legata al capital gain;
- il regime amministrativo, il broker computa e versa le imposte per conto del trader. Si tratta di un regime fiscale indicato per quanti operino in modo continuativo. È ottimo suggerimento assicurarsi che il broker a cui ci si è affidati sia onesto e serio, e che adempia agli obblighi previsti ex lege.
Quale aliquota d’imposta deve essere applicata?
La legge tributaria per il mercato valutario sancisce che la nuova aliquota dell’imposta sostitutiva (ISOS) da applicare sulle plusvalenze di natura valutaria, sia pari al 26%. La tassazione del Forex prevede il pagamento dell’aliquota sostitutiva sul capital gain. Se fino al 31/12/2011 l’aliquota d’imposta era pari al 12,5%, dall’1/1/2012 al 30/06/2014 l’aliquota sostitutiva era stata innalzata al 20% e dal 01/07/2014 ad oggi, l’aliquota d’imposta è passata al 26%.
Naturalmente, le imposte devono essere pagate in caso di gain, ovvero di guadagno. Poiché i guadagni derivati dalle operazioni di compravendita sul Forex vengono ritenuti delle plusvalenze; nel caso contrario, di realizzazione di minusvalenza, si possono dichiarare le minusvalenze e compensarle con plusvalenze future ottenute fino al quarto anno successivo a tale perdita.